| Marchi famosi, la tutela rafforzata scatta se c’è un legame fra i prodotti |
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Gianluca De Cristofaro, Matteo Di Lernia - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 22 |
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Il Tribunale dell’Unione europea (caso T-425/24, del 10 settembre 2025) ha chiarito che la notorietà del marchio anteriore non è sufficiente, da sola, a generare automaticamente un collegamento nella mente dei consumatori con un marchio successivo usato per prodotti del tutto diversi. La tutela extramerceologica dei marchi rinomati prescinde dall’affinità dei prodotti ma richiede comunque la prova di un ‘nesso’ che induca un trasferimento di reputazione dal marchio famoso a quello posteriore. Non è decisiva, anche se rilevante, la semplice esistenza di trend di mercato. Nel caso Zara vs. Pasta Zara, la società non ha dimostrato che tale tendenza fosse rilevante nel 2008, né che Zara Home potesse avvalorare un agganciamento nel settore alimentare. Pur essendo Zara molto nota nell’abbigliamento, ciò non porta automaticamente i consumatori a collegarla a prodotti alimentari, venduti in canali distinti e privi di complementarità con la moda.
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