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Fringe benefit e welfare: valori all’esame di fine anno
Barbara Garbelli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 23
Fringe benefit e welfare. A fine anno, in qualità di sostituto d’imposta, il datore di lavoro è tenuto a fare una ricognizione dei valori erogati durante l’anno, integrando anche eventuali benefit inclusi in programmi di welfare collettivo, se riconducibili alle previsioni dell’art. 51, comma 3 del Tuir, per verificare il rispetto delle soglie di non imponibilità previste per quest’anno. In caso di superamento di questi limiti, infatti, l’intero importo dei benefit dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione, con riflessi immediati in busta paga e nei flussi Uniemens. Il rischio di errori o omissioni è tutt’altro che teorico: la pluralità di strumenti utilizzati dalle imprese impone un approccio di verifica integrata e un accurato tracciamenti dei dati, preferibilmente tramite piattaforme di gestione dedicate.
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