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Difensore di rigore
Marco Pauletti - Italia Oggi - Affari legali - pag. 4
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35849 dello scorso 3 novembre, si pronuncia sull’informazione di garanzia. Una volta notificata l’informazione di garanzia, l’ente può partecipare correttamente al procedimento solo previa formale costituzione, attraverso il proprio difensore di fiducia. Si tratta di un adempimento centrale, che consente allo stesso di rendersi partecipe attivo del processo. É inammissibile il riesame proposto dal difensore d’ufficio senza procura speciale, perché l’ente non è validamente rappresentato. La società riteneva di essere terzo estraneo e quindi assistibile d’ufficio ma i giudici di legittimità lo hanno escluso. La norma equipara l’ente all’imputato, con analoghe garanzie, salvo la necessaria rappresentazione tramite persona fisica. Solo per atti urgenti è possibile l’intervento del difensore senza previa costituzione.
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